Linee guida e codice di condotta per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili

La Provincia di Sicilia "Ss. Gioacchino e Anna" del Terzo Ordine Regolare di San Francesco (di seguito "Provincia")[1], attraverso questo documento, contenente le linee guida ed il Codice di Condotta per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili[2], definisce l'insieme dei propri valori, dei principi e delle regole, morali, etici e comportamentali riconoscendo la necessità e l'importanza di darsi una normativa circa il comportamento dei suo membri, dei dipendenti che svolgono la loro attività lavorativa presso i conventi ed altre realtà della Provincia e di quanti, a diverso titolo, vi collaborano direttamente e/o indirettamente.

Come Fraternità religiosa, la Provincia riconosce la responsabilità per quanto possa capitare ad un membro della stessa comunità e data la dimensione e la risonanza sociale del reato, soprattutto in caso di abuso sessuale sui minori, stabilisce con il presente Codice di Condotta alcune norme in aggiunta e specificazione delle vigenti leggi dello Stato Italiano, di quelle previste dal Diritto Universale della Chiesa (CJC), dal Diritto proprio del Terzo Ordine Regolare (Costituzioni e Statuti Generali), dal Codice di Condotta Generale del TOR[3], dalle Linee guida della CEI[4] e dal Diritto proprio della Provincia (Statuti Provinciali).

Questo Codice di Condotta include i requisiti obbligatori che si applicano a tutti gli aspetti e ambiti inerenti le attività della Provincia: pastorale, opere caritative, raccolta fondi, azioni di sensibilizzazione, progetti di sviluppo di intervento umanitario.

Qualsiasi segnalazione e/o denuncia di abuso, di sfruttamento e di comportamenti inappropriati, tra cui quelle di natura sessuale, sarà gestita secondo leggi vigenti dello Stato Italiano, del Diritto Universale della Chiesa, dal Diritto proprio del Terzo Ordine Regolare ed in riferimento al Codice di Condotta Generale del TOR, alle Linee guida della CEI ed al Diritto proprio della Provincia.

Ambito di applicazione del Codice di Condotta e Destinatari

Il Codice di Condotta si applica a tutte le strutture della Provincia e/o ad Essa direttamente collegate. Esso stabilisce le linee di condotta di tutti coloro che operano e/o collaborano per perseguire gli obiettivi propri della Provincia e regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che la Provincia assume espressamente nei confronti di coloro che, soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, influiscono direttamente sulle attività della Provincia. Pertanto i Destinatari del presente Codice di Condotta sono:

- i religiosi professi di voti perpetui, temporanei, novizi e postulanti della Provincia;

- il personale della Provincia, assunto con contratto di qualsivoglia natura;

- tutti coloro che entrano in contatto diretto e/o indiretto con i progetti ed i servizi della Provincia, anche volontario;

- qualunque altro soggetto, organizzazione o gruppo che abbia relazioni di carattere formale/contrattuale con la Provincia e che implichino contatti diretti con bambini/e e/o adolescenti.

Tutti i soggetti sopra elencati dovranno agire in accordo con questo Codice nella vita pastorale, professionale ed in quella privata.

Codice di Condotta

La Provincia ritiene che tutti i soggetti ai quali questo Codice di Condotta si applica non devono mai:

  • colpire, assalire fisicamente o abusare fisicamente o psicologicamente di un minore;
  • assumere atteggiamenti nei confronti dei minori che possano influire negativamente sul loro sviluppo armonico e socio-relazionale;
  • impegnarsi in attività sessuali e/o avere rapporti sessuali con soggetti di età inferiore ai 18 anni, indipendentemente dalla definizione della maggiore età o dalle modalità di consenso legalmente riconosciute nei diversi Paesi. Una errata convinzione riguardo l'età di un minore non è da considerarsi come una difesa accettabile;
  • avere relazioni con minori che possono essere in qualche modo considerate di sfruttamento, maltrattamento o abuso;
  • abusare sessualmente di un minore e/o di una persona vulnerabile;
  • agire con comportamenti negligenti che siano di esempio negativo per i minori;
  • abusare dei minori o porre i minori a rischio di sfruttamento o maltrattamento;
  • usare un linguaggio, fornire suggerimenti o consigli inappropriati, offensivi o abusivi;
  • comportarsi in maniera inappropriata o sessualmente provocante;
  • stabilire o intrattenere contatti "continuativi" con minori utilizzando strumenti di comunicazione online personali (e-mail, chat, social network, etc.);
  • produrre, divulgare, detenere immagini, video, audio o altro materiale pedopornografico e/o pornografico che abbia come soggetti, diretti e/o indiretti, minori e/o persone vulnerabili;
  • chiedere e/o permettere a un minore di dormire nella stessa camera;
  • offrire denaro o beni o altre utilità ad un minore al di fuori dei parametri e dagli scopi stabiliti dalle attività o senza che i genitori o il proprio responsabile ne sia a conoscenza;
  • tollerare o partecipare a condotte poste in essere da minori che siano abusive, illegali o che mettano a rischio la loro sicurezza;
  • agire in modo da far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare un minore, o perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo;
  • discriminare, trattare in modo differente o favorire alcuni minori escludendone altri.
  • usare comportamenti ingannevoli e fuorvianti;

Questa lista non è esaustiva o esclusiva. Il principio di base è evitare azioni o comportamenti che possano essere inappropriati o potenzialmente abusivi nei riguardi dei minori e delle persone vulnerabili.

Per una pastorale di attenzione e di rispetto per ogni vittima di abuso.

Poiché il servizio pastorale mette gli operatori continuamente a contatto con bambini, adolescenti, giovani e adulti di ogni condizione, la Provincia si impegna a:

  • vigilare che in ogni ambiente ed ambito di lavoro sia rispettato quanto indicato nel Codice di Condotta;
  • adottare criteri e misure che possano prevenire abusi e/o comportamenti inappropriati nei confronti di minori e/o persone vulnerabili;
  • favorire un'adeguata formazione per i religiosi e gli operatori anche attraverso corsi di aggiornamento guidati da persone competenti e specializzate;
  • promuovere una mentalità di attenzione, di rispetto e di sostegno sia per le eventuali vittime sia per chi si rendesse responsabile di delitti;
  • agire tempestivamente, in ambito civile e canonico, in stretto contatto con il Direttore Generale del TOR per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili;
  • tutelare la privacy e la dignità dei soggetti coinvolti senza venire meno al dovere di ricercare la verità e praticare la giustizia.

Tutti i religiosi della Provincia, il personale assunto e/o volontario e chiunque che a qualsiasi titolo collabora per o con la Provincia, devono:

- promuovere un ambiente di apertura all'ascolto, in relazione a questioni che riguardano la tutela dei minori, per facilitare l'esposizione di problematiche e/o segnalazioni circa presunti abusi;

- sensibilizzare tutti a manifestare liberamente ogni eventuale problematica che si verificasse nei rapporti interpersonali dei minori;

- stabilire programmi per provvedere al necessario sostegno per le giovani vittime e le loro famiglie;

- adottare misure atte a garantire un'assistenza terapeutica e un sostegno psicologico di emergenza verso le vittime minori;

- garantire una formazione ed offrire aggiornamenti su questo tema, inserendoli nel programma della formazione permanente dei religiosi della Provincia;

- incoraggiare le persone a segnalare i sospetti di sfruttamento e/o di abuso sessuale;

- orientare le vittime a denunciare casi di abuso, di qualunque natura, verso i minori e le persone vulnerabili;

- denunciare i casi di abuso, di qualunque natura esso sia.

Attuazione del Codice di Condotta

· Modalità

Al fine di garantire la concreta attuazione e l'effettivo rispetto dei valori, dei principi e delle regole contenute nel Codice di Condotta, la Provincia ha nominato un Promotore per la tutela dei minori e adulti vulnerabili (di seguito Promotore) il quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ha il compito di:

- verificare il rispetto del Codice di Condotta;

- fornire, ai soggetti interessati che ne facciano richiesta, i chiarimenti e le delucidazioni in ordine all'interpretazione del Codice di Condotta o alla legittimità di un comportamento proprio o altrui;

- stimolare e coordinare l'aggiornamento del Codice di Condotta, anche attraverso proprie proposte di adeguamento e/o aggiornamento;

- promuovere e monitorare lo sviluppo delle attività di comunicazione e formazione sul Codice di Condotta, determinate dalla Provincia.

- informare direttamente e tempestivamente il Ministro Provinciale su eventuali notizie, segnalazioni e/o denunce relative ad abusi sessuali e/o comportamenti inappropriati sui minori e persone adulte vulnerabili adottati dai Destinatari del presente Codice di Condotta.

b. Segnalazioni

La Provincia chiede ai Destinatari, qualora venissero a conoscenza di eventuali violazioni, di riferire per iscritto al Ministro Provinciale o al Promotore ai seguenti indirizzi:

- mail: provinciale@provinciadisiciliator.it;

- pec provinciadisiciliator@pec.it

Il Ministro Provinciale provvederà a valutare la credibilità e/o la fondatezza della segnalazione impegnandosi ad assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge, garantendo espressamente a coloro che abbiano effettuato le segnalazioni che non potranno essere oggetto di ritorsioni e/o discriminazioni di alcun genere.

I Destinatari sono tenuti ad adottare un atteggiamento propositivo, evitando un contegno di tolleranza passiva di fronte a possibili infrazioni o agendo di propria iniziativa, quando dovessero rilevare infrazioni e/o deviazioni, in qualsiasi ambito, rispetto ai valori, alle regole ed ai principi delineati nel Codice di Condotta.

Sanzioni

1. La violazione dei valori, dei principi e delle regole enunciati nel Codice di Condotta, da parte dei membri della Provincia, comporta il tempestivo intervento da parte del Ministro Provinciale coerentemente con tutto quanto previsto dalle Leggi dello Stato, dal Diritto Universale della Chiesa, dal Diritto proprio del Terzo Ordine Regolare, dal Diritto proprio della Provincia ed in riferimento al Codice di Condotta Generale del TOR, alle Linee guida della CEI ed avvalendosi di quanto contenuto nel Vademecum Ordinis per una corretta procedura da seguire.

2. Costituiscono violazioni, passibili di sanzione, sia i comportamenti e gli atti compiuti in violazione del Codice di Condotta da parte dei Destinatari, sia l'omessa vigilanza e tempestivo intervento dei Superiori sul comportamento dei membri della propria Fraternità.

· Per quanto riguarda gli altri Destinatari, la violazione dei valori, dei principi e delle regole enunciati nel Codice di Condotta comporta l'adozione di provvedimenti proporzionati alla gravità della violazione, sino alla risoluzione dei contratti di lavoro e/o alla cessazione di ogni forma di collaborazione intrapresa.

Uso delle immagini

Come concordato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo tutti i bambini hanno diritto al rispetto della loro privacy e della loro dignità anche in relazione alla propria immagine. La Provincia adotta una politica di utilizzo delle immagini dei bambini che garantisce il rispetto della loro persona e che si basa sulle seguenti regole:

- prima di utilizzare le immagini del minore deve essere sempre richiesta l'autorizzazione dei genitori o dei tutori legali a cui deve essere spiegato anche l'utilizzo che si intende farne;

- nel caso non si ricevesse questa autorizzazione si è tenuti a rispettare la decisione dei genitori o dei tutori legali;

- è d'obbligo assicurarsi che ogni foto scattata a dei minori sia rispettosa della loro dignità e della loro privacy;

- non sono accettabili immagini di bambini in pose sessualmente allusive o che possano, in ogni caso, avere un effetto negativo sulla loro dignità e privacy;

- è vietato inserire nel web qualsiasi dato sul minore che potrebbe comprometterne la sicurezza.

Raccolta e trattamento dei dati personali, immagini e video

In conformità con le principali normative europee (in particolare, al regolamento europeo sulla tutela dei dati personali, UE 2016/679), la raccolta ed il trattamento dei dati personali, immagini e video dei minori può essere autorizzata solo se previsto e/o strettamente necessario e solo dopo aver ottenuto il permesso scritto (liberatoria) dei genitori o dei tutori del minore, nonché il consenso del minore stesso, come previsto dalla normativa vigente.

I dati, le immagini ed i video acquisiti saranno conservati e saranno accessibili unicamente dai responsabili del trattamento dati, tramite apposite credenziali, che abbiano già sottoscritto il presente Codice di Condotta.

Diffusione e formazione

La Provincia si impegna a diffondere il Codice di Condotta presso tutti i Destinatari mediante apposite attività di comunicazione ed a promuovere ed organizzare un'adeguata e completa attività di formazione periodica.

Il Codice è disponibile sul sito web della Provincia www.provinciadisiciliator.it

Accettazione da parte dei Destinatari

Tutti i membri della Provincia e i Destinatari:

- devono essere in possesso di una copia del presente Codice di Condotta;

- devono essere chiaramente informati sul significato, sul contenuto e sul suo valore;

- devono applicarne il contenuto nella misura adeguata alla loro funzione;

- devono firmarne una copia che sarà conservata nell'archivio della Provincia.

Il rifiuto a sottoscrivere il presente Codice di Condotta è da considerarsi elemento ostativo e passibile di revoca per qualsiasi nomina, incarico, servizio e collaborazione diretta e/o indiretta nella e con la Provincia.

Note

[1] Ente Religioso civilmente riconosciuto con R.D. del 27.08.1931 ed è iscritta nel Registro delle persone giuridiche presso

la Prefettura di Palermo al n° 180 parte I^ ed a pag. 33 parte II^ con la denominazione "Provincia di Sicilia del Terzo Ordine Regolare di San Francesco".

[2] Approvato dal Consiglio Provinciale nell'incontro del 15 - 16 maggio 2024.

[3] Codice di Condotta Generale TOR, approvato nel 2022

[4] Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili del 24 giugno 2019